Regolamento REACH

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Una normativa globale per i chemicals: il Regolamento REACH

Il REACH e' il Regolamento per la Registrazione, la Valutazione, l'Autorizzazione e la Restrizione delle sostanze Chimiche che e' entrato in vigore il 1^ giugno 2007 con lo scopo di rendere più efficace e migliorare il quadro legislativo precedente sulle sostanze chimiche nell'Unione Europea. Il nuovo Regolamento attribuisce all'industria una maggiore responsabilita' nella gestione dei rischi che le sostanze chimiche possono presentare per la salute e l'ambiente.

Il REACH si applica a tutte le sostanze chimiche e non soltanto alle sostanze chimiche impiegate nei processi industriali o classificate come pericolose, ma anche a quelle usate nella vita quotidiana, come ad esempio vernici ed in articoli quali capi di abbigliamento, mobili e apparecchi elettrici.

I principali obiettivi del REACH sono:
- Migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente contro i possibili rischi presentati dalle sostanze chimiche.
- Aumentare la competitivita' dell'industria chimica dell'UE, settore chiave per la sua economia.
- Promuovere metodi alternativi per la valutazione dei pericoli delle sostanze.
- Garantire la libera circolazione di sostanze nel mercato interno dell'Unione Europea.

Il REACH si applica alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati/miscele o articoli, e all'immissione sul mercato di preparati/miscele.
Gli obblighi previsti non si applicano direttamente ai preparati/miscele o articoli (ad eccezione delle prescrizioni per le Schede dati di sicurezza e per gli scenari d'esposizione), ma alle sostanze in essi contenute.

Gli elementi essenziali e maggiormente innovativi del sistema REACH sono i seguenti:

1. La Registrazione, che impone ai fabbricanti e agli importatori di acquisire adeguate informazioni sulle sostanze che fabbricano o importano (in quantita' superiore ad una tonnellata per anno per sostanza) e di utilizzarle per valutare i rischi che le sostanze comportano e di definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi; tali informazioni vanno comunicate all'Agenzia per mezzo di un fascicolo;

2. La Valutazione, attraverso la quale si giudicano le proposte di test e le autovalutazioni effettuate dall'industria. Ci sono due tipi di valutazione: la valutazione della sostanza e quella del fascicolo presentato ai fini della registrazione;

3. L'Autorizzazione degli usi di sostanze presentanti un'elevata pericolosita', rilasciata a condizione che i rischi che essi comportano siano tenuti sotto adeguato controllo e che tali sostanze non possano essere sostituite da altre piu' sicure;

4. La Procedura delle restrizioni, che offre una garanzia di sicurezza supplementare in quanto consente di far fronte ai rischi che non siano stati presi in sufficiente considerazione dagli altri elementi del sistema REACH ed e' la trasposizione nel REACH delle disposizioni della direttiva 76/769/CE, che verra' pertanto abrogata;

5. L'Agenzia centrale delle sostanze chimiche, situata ad Helsinki, che si occupera' della gestione degli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del sistema REACH a livello comunitario, allo scopo di assicurarne il buon funzionamento e la credibilita' presso tutte le parti interessate.